Art. 2

In vigore dal 31 dic 1991
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell' del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, dell' del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 61, e dell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;410#art-2

In sintesi

Questa disposizione stabilisce che restano pienamente validi tutti gli atti e i provvedimenti che erano stati adottati in base a specifici decreti-legge precedenti. Inoltre, vengono salvaguardati tutti gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti in forza di tali disposizioni. La norma impone infine l'obbligo generale di osservare e far osservare la legge, disponendone l'inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire la continuità giuridica, preservando la validità degli atti, degli effetti e dei rapporti nati sotto precedenti decreti-legge.

A chi si applica

Si applica a chiunque spetti osservare o far osservare la legge dello Stato, nonché ai soggetti coinvolti negli atti, effetti e rapporti giuridici sorti sotto i decreti-legge richiamati.

Esempio pratico

Un provvedimento emesso da un'autorità pubblica in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 412 del 1990 non perde efficacia. I rapporti giuridici nati tra le parti sulla base di quell'atto restano pienamente salvi e validi anche dopo l'entrata in vigore di questa legge.

Adempimenti e conseguenze

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la legge come legge dello Stato; è previsto l'inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana munita del sigillo dello Stato.

Domande frequenti

Cosa succede agli atti adottati sotto i decreti-legge richiamati?Tutti gli atti e i provvedimenti adottati restano validi a tutti gli effetti di legge.
I rapporti giuridici già sorti vengono annullati?No, la norma stabilisce espressamente che sono fatti salvi sia gli effetti prodotti sia i rapporti giuridici sorti.
Chi ha l'obbligo di rispettare questa legge?È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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