Art. 2
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;410#art-2
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Questa disposizione stabilisce che restano pienamente validi tutti gli atti e i provvedimenti che erano stati adottati in base a specifici decreti-legge precedenti. Inoltre, vengono salvaguardati tutti gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti in forza di tali disposizioni. La norma impone infine l'obbligo generale di osservare e far osservare la legge, disponendone l'inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi.
La norma serve a garantire la continuità giuridica, preservando la validità degli atti, degli effetti e dei rapporti nati sotto precedenti decreti-legge.
Si applica a chiunque spetti osservare o far osservare la legge dello Stato, nonché ai soggetti coinvolti negli atti, effetti e rapporti giuridici sorti sotto i decreti-legge richiamati.
Un provvedimento emesso da un'autorità pubblica in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 412 del 1990 non perde efficacia. I rapporti giuridici nati tra le parti sulla base di quell'atto restano pienamente salvi e validi anche dopo l'entrata in vigore di questa legge.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la legge come legge dello Stato; è previsto l'inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana munita del sigillo dello Stato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.