Art. 2
In vigore dal 31 dic 1991
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell' del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, dell' del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 61, e dell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;410#art-2