Art. 3
LEGGE 23 dicembre 1991, n. 430
In vigore dal 18 mag 2012
Interventi per l'edilizia universitaria
1. Le università e gli istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito individuati con decreto del Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall', comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331.
2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate indicate al comma 3, o altro tipo di garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito della propria autonomia, ritenessero di rilasciare.
3.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 49
.
4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei predetti mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere impiegati anche per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili di proprietà delle istituzioni di cui al comma 1 o concesse a queste ultime in uso perpetuo gratuito od in comodato, ed utilizzati dalle istituzioni stesse per i propri compiti.
Storico versioni
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