Art. 4
LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398
In vigore dal 1 gen 1992
1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-12-16;398#art-4