Art. 3
LEGGE 2 dicembre 1991, n. 384
In vigore dal 6 dic 1991
1. In via eccezionale, tenuto conto della indifferibilità ed urgenza delle opere di cui all', e per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti elaborati dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, nonchè i contratti, gli atti di concessione e le convenzioni per la esecuzione dei lavori, per le provviste e per le forniture inerenti all'attuazione degli adempimenti di cui all', quali che siano le modalità con cui si sia provveduto ad aggiudicare la fornitura, la provvista o il lavoro, sono approvati dal Ministero dell'interno anche in mancanza dei preventivi pareri previsti dalle disposizioni vigenti, qualora tali pareri non siano espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Per i suddetti lavori, provviste e forniture è altresì consentito, entro il limite massimo di spesa di lire 700 milioni, il ricorso alla trattativa privata, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, purchè compatibilmente con le direttive della Comunità economica europea.
2. L'approvazione del progetto di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità delle opere.
3. Gli incarichi per la direzione dei lavori e per i collaudi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno e sono compensati in base alla normativa vigente.
4 Il controllo di legittimità sugli atti concernenti l'esecuzione dei lavori, le provviste e le forniture di cui al presente articolo è esercitato in via successiva. Non sono comunque derogabili le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all':
- La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
Storico versioni
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