Art. 2
LEGGE 8 novembre 1991, n. 381
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 8 novembre 1991, n. 381
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Gli statuti delle cooperative sociali possono accogliere soci volontari che operano a titolo gratuito, purché non superino la metà dei soci totali. A questi soggetti non si applica la disciplina del lavoro subordinato o autonomo, ma è obbligatoria l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. I volontari possono ricevere unicamente il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Nei servizi convenzionati con la pubblica amministrazione, il loro operato può avere solo un ruolo complementare e non sostitutivo rispetto al personale professionale, e non concorre al calcolo dei costi di servizio tranne che per oneri assicurativi e rimborsi spesa.
La norma disciplina la figura dei soci volontari all'interno delle cooperative sociali, consentendo il loro apporto gratuito ma fissando limiti quantitativi e tutele assicurative per evitare che sostituiscano i lavoratori ordinari.
Si applica alle cooperative sociali, ai loro soci volontari e alle pubbliche amministrazioni che stipulano contratti di servizio con tali cooperative.
Una cooperativa sociale che conta dieci soci complessivi decide di accogliere quattro soci volontari per affiancare gli operatori professionali in un servizio di assistenza. Ai volontari non viene versato alcuno stipendio, ma la cooperativa provvede ad assicurarli contro gli infortuni e a rimborsare loro i biglietti dell'autobus previa consegna delle ricevute. Il loro apporto viene conteggiato come supporto aggiuntivo e non va a ridurre il numero di operatori professionali richiesti dall'ente pubblico.
Iscrizione obbligatoria dei soci volontari in un'apposita sezione del libro dei soci; rispetto del limite massimo di soci volontari (non oltre la metà del totale); obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; erogazione dei soli rimborsi spese documentati secondo parametri stabiliti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.