Art. 13

LEGGE 8 novembre 1991, n. 362

In vigore dal 17 nov 1991
Trasferimento di farmacia 1. Il settimo comma dell' della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall' della legge 22 dicembre 1984, n. 892, è sostituito dal seguente: "Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori". Nota all': - Per il nuovo testo dell' della legge n. 475/1968 si veda in nota all'.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

La disposizione consente al farmacista che ha trasferito la propria farmacia di acquistarne un'altra una sola volta nella vita senza dover superare il concorso ordinario per l'assegnazione, a patto che l'acquisto avvenga entro due anni dal trasferimento. Se invece sono trascorsi più di due anni senza averne acquistata un'altra, il farmacista può comunque comprare una nuova farmacia (sempre una sola volta nella vita) solo se soddisfa precisi requisiti professionali alternativi. Nello specifico, deve aver svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria per almeno 6 mesi nell'anno precedente all'acquisto, oppure deve aver conseguito l'idoneità in un concorso per sedi farmaceutiche svolto nei due anni precedenti.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina e agevola il riacquisto di una farmacia da parte di un farmacista che ha ceduto la propria, stabilendo specifiche condizioni e limiti temporali per evitare il superamento del concorso.

A chi si applica

Si applica ai farmacisti che hanno trasferito o ceduto la titolarità della propria farmacia e intendono acquistarne un'altra.

Esempio pratico

Un farmacista vende la propria farmacia e decide di acquistarne una nuova dopo diciotto mesi: può farlo direttamente senza concorso. Se invece decide di comprarla dopo tre anni, potrà acquistarla solo se dimostra di aver lavorato almeno 6 mesi nell'ultimo anno con certificazione dell'autorità sanitaria, oppure se è risultato idoneo a un concorso nei due anni precedenti.

Adempimenti e conseguenze

Per chi acquista oltre i due anni dal trasferimento è richiesto l'adempimento di certificare lo svolgimento di attività professionale per almeno 6 mesi nell'anno precedente tramite l'autorità sanitaria, oppure di aver conseguito l'idoneità concorsuale nei due anni anteriori.

Cosa è cambiato

È stato sostituito il settimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (precedentemente modificato dalla legge n. 892/1984), introducendo le nuove condizioni per il riacquisto della farmacia da parte del farmacista cedente.

Domande frequenti

Quante volte un farmacista può beneficiare di questa possibilità di riacquisto?La facoltà di acquistare una farmacia dopo aver trasferito la propria è consentita per una volta soltanto nella vita.
Cosa succede se il farmacista non acquista una nuova farmacia entro due anni dal trasferimento?Può comunque acquistarne una, purché abbia svolto attività professionale certificata per almeno 6 mesi nell'anno precedente o abbia conseguito l'idoneità a un concorso per sedi farmaceutiche nei due anni anteriori.
Chi deve certificare l'attività professionale svolta per il riacquisto oltre i due anni?L'attività professionale deve essere certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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