Art. 13
LEGGE 8 novembre 1991, n. 362
In vigore dal 17 nov 1991
Trasferimento di farmacia
1. Il settimo comma dell' della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall' della legge 22 dicembre 1984, n.
892, è sostituito dal seguente:
"Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori".
Nota all':
- Per il nuovo testo dell' della legge n. 475/1968 si veda in nota all'.
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