Art. 13
LEGGE 8 novembre 1991, n. 362
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 8 novembre 1991, n. 362
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La disposizione consente al farmacista che ha trasferito la propria farmacia di acquistarne un'altra una sola volta nella vita senza dover superare il concorso ordinario per l'assegnazione, a patto che l'acquisto avvenga entro due anni dal trasferimento. Se invece sono trascorsi più di due anni senza averne acquistata un'altra, il farmacista può comunque comprare una nuova farmacia (sempre una sola volta nella vita) solo se soddisfa precisi requisiti professionali alternativi. Nello specifico, deve aver svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria per almeno 6 mesi nell'anno precedente all'acquisto, oppure deve aver conseguito l'idoneità in un concorso per sedi farmaceutiche svolto nei due anni precedenti.
La norma disciplina e agevola il riacquisto di una farmacia da parte di un farmacista che ha ceduto la propria, stabilendo specifiche condizioni e limiti temporali per evitare il superamento del concorso.
Si applica ai farmacisti che hanno trasferito o ceduto la titolarità della propria farmacia e intendono acquistarne un'altra.
Un farmacista vende la propria farmacia e decide di acquistarne una nuova dopo diciotto mesi: può farlo direttamente senza concorso. Se invece decide di comprarla dopo tre anni, potrà acquistarla solo se dimostra di aver lavorato almeno 6 mesi nell'ultimo anno con certificazione dell'autorità sanitaria, oppure se è risultato idoneo a un concorso nei due anni precedenti.
Per chi acquista oltre i due anni dal trasferimento è richiesto l'adempimento di certificare lo svolgimento di attività professionale per almeno 6 mesi nell'anno precedente tramite l'autorità sanitaria, oppure di aver conseguito l'idoneità concorsuale nei due anni anteriori.
È stato sostituito il settimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (precedentemente modificato dalla legge n. 892/1984), introducendo le nuove condizioni per il riacquisto della farmacia da parte del farmacista cedente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.