Art. 22

LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321

In vigore dal 17 ott 1991
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 ottobre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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