Art. 2

In vigore dal 1 nov 1991
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;341#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 30 aprile 1990. — Testo vigente | Portale Normativo