Art. 1

In vigore dal 1 nov 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, fatta a Roma il 5 febbraio 1990.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;340#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo