Art. 3

In vigore dal 29 ott 1991
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 ottobre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Art. 3 Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'elaborazione di una farmacopea europea, fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989. — Testo vigente | Portale Normativo