Art. 2

In vigore dal 29 ott 1991
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vi ore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;330#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalita' preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo 1990. — Testo vigente | Portale Normativo