Art. 2

In vigore dal 29 ott 1991
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di lettere stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;328#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, firmato a Roma il 12 marzo 1990. — Testo vigente | Portale Normativo