Art. 1
In vigore dal 29 ott 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;327#art-1