Art. 26
LEGGE 25 agosto 1991, n. 282
In vigore dal 12 mar 1999
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 36
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-08-25;282#art-26