Art. 26

LEGGE 25 agosto 1991, n. 282

In vigore dal 12 mar 1999
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 36 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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