Art. 17

LEGGE 25 agosto 1991, n. 282

In vigore dal 12 mar 1999
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 36
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-08-25;282#art-17

In sintesi

Il testo specifica che l'articolo 17 non produce più effetti giuridici perché è stato abrogato. L'abrogazione è avvenuta formalmente per effetto del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36. Pertanto, la disposizione non contiene norme attive o precetti vigenti da applicare.

Perché esiste questa norma

La disposizione originaria è stata rimossa dall'ordinamento giuridico a seguito dell'intervento di una successiva fonte normativa.

A chi si applica

A tutti i soggetti dell'ordinamento, nei cui confronti la disposizione originaria non è più efficace né applicabile.

Esempio pratico

Un operatore o un cittadino che esamina la legge 25 agosto 1991, n. 282 riscontra che l'articolo 17 non è più in vigore. Di conseguenza, non deve osservare alcuna prescrizione derivante da questo specifico articolo.

Cosa è cambiato

L'intero articolo 17 è stato abrogato ad opera del D. Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36.

Domande frequenti

L'articolo 17 è ancora in vigore?No, l'articolo risulta espressamente abrogato e privo di efficacia.
Quale provvedimento ha abrogato questo articolo?L'abrogazione è stata disposta dal decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36.
L'articolo 17 impone obblighi attuali?No, trattandosi di un articolo abrogato, non impone alcun obbligo o adempimento vigente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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