Art. 17
LEGGE 25 agosto 1991, n. 282
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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LEGGE 25 agosto 1991, n. 282
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Il testo specifica che l'articolo 17 non produce più effetti giuridici perché è stato abrogato. L'abrogazione è avvenuta formalmente per effetto del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36. Pertanto, la disposizione non contiene norme attive o precetti vigenti da applicare.
La disposizione originaria è stata rimossa dall'ordinamento giuridico a seguito dell'intervento di una successiva fonte normativa.
A tutti i soggetti dell'ordinamento, nei cui confronti la disposizione originaria non è più efficace né applicabile.
Un operatore o un cittadino che esamina la legge 25 agosto 1991, n. 282 riscontra che l'articolo 17 non è più in vigore. Di conseguenza, non deve osservare alcuna prescrizione derivante da questo specifico articolo.
L'intero articolo 17 è stato abrogato ad opera del D. Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.