Art. 3

LEGGE 14 agosto 1991, n. 280

In vigore dal 13 set 1991
1. L'estensione dei benefici di cui all' decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall' della presente legge, che decorrono dal 1° gennaio 1969. 2. Alla liquidazione ed erogazione dei benefici previsti dalla presente legge si procede a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo autorizzati dall'. Nota all': - Per il testo vigente dell'art. 6 della citata legge n. 308/1981 si veda la nota all'.
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