Art. 2
LEGGE 8 agosto 1991, n. 279
In vigore dal 13 set 1991
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 730 milioni per l'anno 1991, in lire 750 milioni per l'anno 1992 ed in lire 760 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, lo specifico accantonamento e, quanto a lire 230 milioni per l'anno 1991, lire 250 milioni per l'anno 1992 e lire 260 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento "Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-08-08;279#art-2