Art. 6

LEGGE 8 agosto 1991, n. 274

In vigore dal 10 set 1991
(Bilanci tecnici e commissioni di studio) 1. I bilanci tecnici delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza sono compilati ogni due anni a cura del servizio statistico-attuariale di cui all'. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all', vengono nominate commissioni per l'esame delle risultanze di detti bilanci tecnici e per le eventuali proposte di variazione degli ordinamenti delle Casse pensioni. Il decreto predetto stabilisce i compensi spettanti ai componenti delle commissioni.
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