Art. 4
In vigore dal 5 set 1991
Responsabilità professionale
1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'.
2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa o la società che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) , b) , f) e g) del comma 1 dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-08-08;264#art-4