Art. 2

LEGGE 22 luglio 1991, n. 250

In vigore dal 13 ago 1991
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche di cui alla tabella A annessa alla legge 3 febbraio 1989, n. 33". Nota all': - La legge n. 33/1989 reca: "Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990".
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