Art. 2

In vigore dal 26 lug 1991
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, prima dell'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 luglio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI _______
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urn:nir:stato:legge:1991-07-22;221#art-2

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