Art. 11
LEGGE 17 maggio 1991, n. 157
In vigore dal 1 lug 1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 maggio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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