Art. 2

In vigore dal 11 mag 1991
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;145#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989. — Testo vigente | Portale Normativo