Art. 3
In vigore dal 23 apr 1991
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 aprile 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-04-22;133#art-3