Art. 2
LEGGE 10 aprile 1991, n. 129
In vigore dal 2 mag 1991
Attività professionale
1. Formano oggetto della professione di enologo:
a) la direzione e l'amministrazione, nonchè la consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati;
b) la direzione e l'amministrazione, nonchè la consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti;
c) la direzione e l'espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi;
d) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e la valutazione dei conseguenti risultati;
e) la collaborazione nella progettazione delle aziende di cui alle lettere a) e b) nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;
f) l'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di marketing e di immagine.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 aprile 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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