Art. 2

LEGGE 10 aprile 1991, n. 129

In vigore dal 2 mag 1991
Attività professionale 1. Formano oggetto della professione di enologo: a) la direzione e l'amministrazione, nonchè la consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati; b) la direzione e l'amministrazione, nonchè la consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti; c) la direzione e l'espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi; d) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e la valutazione dei conseguenti risultati; e) la collaborazione nella progettazione delle aziende di cui alle lettere a) e b) nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli; f) l'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di marketing e di immagine. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 aprile 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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