Art. 2

LEGGE 28 marzo 1991, n. 113

In vigore dal 4 feb 2000
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
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LEGGE 28 marzo 1991, n. 113 (Art. 2 Iniziative per la diffusione della cultura scientifica.) — Testo vigente | Portale Normativo