Art. 2
LEGGE 28 marzo 1991, n. 113
In vigore dal 4 feb 2000
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-03-28;113#art-2