Art. 2

LEGGE 28 marzo 1991, n. 107

In vigore dal 22 ott 1996
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-03-28;107#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 28 marzo 1991, n. 107 (Art. 2 Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.) — Testo vigente | Portale Normativo