Art. 2

In vigore dal 30 mar 1991
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: " 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali". 2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991. 3. Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima della data di entrata in vigore della presente legge, determinate in misura uguale, esse potranno restare così fissate anche per i periodi di imposta relativi agli anni 1990 e 1991, purchè i soggetti interessati dichiarino entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, di volersi avvalere di tale facoltà. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 marzo 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. — Testo vigente | Portale Normativo