Art. 5
LEGGE 11 febbraio 1991, n. 53
In vigore dal 27 feb 1991
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 78,2 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
2. All'onere relativo agli anni 1991 e 1992 si provvede parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni all'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali", iscritto, ai fini del bilancio triennale 199 -1992, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1990.
3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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