Art. 10

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

In vigore dal 17 gen 1991
(Contributi per il contenimento dei conusumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario) 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all' nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonchè mezzi per il trasporto fluviale di merci. 2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
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