Art. 21
LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408
In vigore dal 1 gen 1991
1. All', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alla lettera g-bis) introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni della legge 27 aprile 1989, n. 154, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135".
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