Art. 21

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408

In vigore dal 1 gen 1991
1. All', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alla lettera g-bis) introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni della legge 27 aprile 1989, n. 154, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-12-29;408#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo