Capo II

Art. 4

Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria.

In vigore dal 15 gen 1991
1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonché per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi: a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria; b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria; c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria. (Art. 4 Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.) — Testo vigente | Portale Normativo