Art. 44

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

In vigore dal 11 gen 1991
(Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.860 milioni per l'anno 1991, in lire 91.420 milioni per l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando: a) quanto a lire 41.185 milioni per l'anno 1991, a lire 52.990 milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"; b) quanto a lire 5.675 milioni per l'anno 1991 e a lire 38.430 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento "Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 dicembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
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