Art. 10

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 385

In vigore dal 21 dic 1990
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 dicembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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