Art. 7

LEGGE 20 ottobre 1990, n. 304

In vigore dal 22 ago 2008
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 ottobre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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