Art. 6
LEGGE 7 agosto 1990, n. 250
In vigore dal 11 set 1990
1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l'importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all'ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991.
3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell' della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno.
Note all':
- Per la legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'.
- Il testo del comma 3 dell' della citata legge n. 67/1987 è il seguente:
"3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, apposito fondo la cui dotazione finanziaria è costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006".
L' della legge n. 338/1988 (Modifica alla legge n. 67/1987) ha disposto un incremento di lire 10 miliardi annui della dotazione finanziaria del fondo.
Storico versioni
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