Art. 1
In vigore dal 11 ago 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-08-04;227#art-1