Art. 3
In vigore dal 11 ago 1990
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua L. 5.500.000 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. All'onere per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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