Art. 3
In vigore dal 11 ago 1990
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli Affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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