Art. 2

LEGGE 25 luglio 1990, n. 208

In vigore dal 18 ago 1990
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 7.200 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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LEGGE 25 luglio 1990, n. 208 (Art. 2 Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).) — Testo vigente | Portale Normativo