Art. 2

In vigore dal 19 lug 1990
1. Le associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, e che si ispirano al principio del dilettantismo, possono svolgere attività sportiva nell'ambito dei campionati di qualunque serie organizzati dalla Federazione italiana giuoco calcio, in deroga alle disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91, ed alle norme federali, in quanto incompatibili con la qualità di pubblici dipendenti rivestita dagli atleti tesserati da dette associazioni e con l'appartenenza al Corpo degli agenti di custodia. A tali associazioni non si applicano le disposizioni che fanno obbligo alle società sportive di costituirsi in determinate forme societarie e di avvalersi esclusivamente delle prestazioni di calciatori professionisti. 2. Le associazioni di cui al comma 1 sono tenute all'osservanza delle disposizioni di legge e di quelle federali non incompatibili con la qualità di pubblico dipendente degli atleti con esse tesserati e con l'appartenenza di dette associazioni al Corpo degli agenti di custodia. 3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le associazioni si avvalgono esclusivamente di atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. 4. Il rapporto degli atleti con le associazioni suddette si risolve di diritto all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 19 maggio 1990. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI _______________________________
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