Art. 3

In vigore dal 13 lug 1990
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 641 milioni per l'anno 1989, a lire 469 milioni per l'anno 1990, a lire 395 milioni per l'anno 1991 ed a lire 50 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 641 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica" ed esecuzione di accordi internazionali" e quanto a lire 469 milioni per l'anno 1990, a lire 395 milioni per l'anno 1991 e a lire 50 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". Per gli esercizi finanziari successivi al 1992, l'assegnazione verrà determinata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;181#art-3

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