ProtocolloSez. II

Art. 22

In vigore dal 13 lug 1990
1. La Repubblica portoghese può applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XI, originari dell'Egitto. 2. Fino al 31 dicembre 1995, la Repubblica portoghese può mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei porodotti di cui all'allegato XII, originari dell'Egitto. 3. Fino al 31 dicembre 1992 possono essere manutenute le restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XIII, originari dell'Egitto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;180#art-p-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo