Art. 2
LEGGE 24 aprile 1990, n. 100
In vigore dal 5 gen 2023
1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività
della società Simest S.p.a.
, anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del decreto-legge
6 luglio 2011
, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate.
2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonchè, annualmente, al Parlamento.
Storico versioni
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