Art. 2
Amnistia per reati minori in materia tributaria concernenti enti non commerciali e condizioni per la concessione dell'amnistia per taluni reati tributari
In vigore dal 29 giu 1990
1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati di cui all' del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il Presidente della Repubblica è delegato altresì a concedere amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell' del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, se il versamento delle ritenute è stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta.
3. In conseguenza della errata indicazione del termine del 31 novembre 1989 per la presentazione dell'istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e penale contenuto nel comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si considerano regolarmente adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989.
Note all'articolo
- La L. 26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-04-11;73#art-2