Art. 1
In vigore dal 3 mag 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-04-09;98#art-1