Art. 1

In vigore dal 3 mag 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985.
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