Art. 1

In vigore dal 8 apr 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49, 14 aprile 1989, n. 130, 21 aprile 1989, n. 136, 14 giugno 1989, n. 229, 4 agosto 1989, n. 278, 7 ottobre 1989, n. 335, e 6 dicembre 1989, n. 388. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 aprile 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanità RUFFOLO, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-04-05;71#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque. — Testo vigente | Portale Normativo