Art. 1
In vigore dal 23 gen 1990
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il terzo protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;443#art-1