Art. 1

In vigore dal 23 gen 1990
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato il 9 dicembre 1987 a Roma.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;442#art-1

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